|
DIPARTIMENTO PER
L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici
|
Circolare
ministeriale n. 85
Prot. n. 17005
|
Roma, 3 dicembre
2004
|
Oggetto:
Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione
delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I
grado.
Premessa
La valutazione degli alunni va
inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo delle scuole del I
ciclo d'istruzione e nell'ambito dei principi, delle norme e degli
obiettivi definiti dal decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dalle Indicazioni nazionali
per i piani di studio personalizzati (di cui agli allegati
B e C, facenti parte integrante del decreto medesimo) che, come è
noto, sostituiscono i vecchi programmi della scuola elementare e media e
costituiscono il nuovo assetto pedagogico, didattico e organizzativo della
scuola del I ciclo di istruzione.
In effetti il citato decreto
legislativo con le annesse Indicazioni nazionali, in coerenza con i
motivi ispiratori della riforma, con le finalità del Profilo
educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo
ciclo d'istruzione e in particolare con l'obiettivo della
personalizzazione dei percorsi formativi dell'alunno, reca importanti
innovazioni con riguardo sia alla valutazione degli apprendimenti e dei
comportamenti che alla certificazione delle competenze acquisite.
In tale ottica il menzionato
provvedimento prospetta una significativa evoluzione del quadro normativo
in materia di valutazione, abrogando talune norme, introducendone altre,
potenziando le fattispecie individuate dal Regolamento sull'autonomia
scolastica (D.P.R.
8 marzo 1999, n. 275, artt. 4,
8,
10
e 17).
L'avvio della riforma del primo
ciclo d'istruzione dal corrente anno scolastico coincide, pertanto, anche
con l'attivazione di nuovi profili del sistema di valutazione dell'alunno,
le cui premesse già è dato rinvenire nella normativa concernente
l'autonomia delle istituzioni scolastiche, che, com'è noto, prefigura il
passaggio dalla scuola dei programmi alla scuola dei piani di studio
personalizzati.
Con la presente nota si vogliono
offrire indicazioni, indirizzi e orientamenti sull'attuazione delle nuove
previsioni valutative, da applicare al contesto normativo riformato e, nel
contempo, proporre misure di accompagnamento e suggerimenti a sostegno
dell'impegno delle scuole nella predisposizione di aggiornati strumenti di
valutazione.
Si tratta, pertanto, di dare
un'impostazione complessiva ad un percorso lungo e articolato, da gestire
con carattere di gradualità, processualità e flessibilità, che troverà
compiuta definizione con la messa a regime della riforma e con
l'assestamento delle linee portanti dell'impianto del nuovo sistema di
valutazione.
A. Evoluzione del
quadro normativo
Prima
di soffermarsi sugli aspetti e i profili più rilevanti del nuovo processo
di valutazione, si ritiene opportuno, per completezza espositiva e per
comodità di consultazione, fornire una ricostruzione del relativo quadro
normativo, indicandone le linee evolutive.
-
L'art.
144 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) che
disciplinava la valutazione degli alunni della scuola elementare con
previsione della scheda personale di valutazione e dell'attestato
con giudizio finale, è stato abrogato dall'art.
17 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275 (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche). Il
menzionato art.
144 prevedeva, altresì, la competenza del Ministero
dell'Istruzione nel definire "le modalità, i tempi ed i criteri
per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione alle
famiglie", nonché nel predisporre i modelli di scheda e di
attestato. Modalità e criteri che, in forza dell'autonomia, rientrano
ora nelle attribuzioni delle istituzioni scolastiche.
-
L'art.
177 del Testo Unico summenzionato (decreto legislativo n.
297/1994) che disciplinava la valutazione degli alunni della scuola
media e prevedeva la scheda personale di valutazione e l'attestato
con giudizio finale, è stato abrogato dall'art.
19 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Tale
abrogazione ha andamento processuale, nel senso che è divenuta
operativa a decorrere dal corrente anno scolastico per la prima classe
della scuola secondaria di I grado e sarà estesa contestualmente
all'applicazione del nuovo ordinamento alle classi successive. Come è
noto, il suddetto art.
177 poneva a carico del Ministero la predisposizione dei modelli
di scheda e di attestato.
-
L'art.
4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche,
assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i
criteri di valutazione degli alunni, prevedendo, altresì, che esse
operino "nel rispetto della normativa nazionale". Il
disposto del citato art. 4 va ora considerato e integrato alla luce
della nuova previsione normativa contenuta negli articoli
8 e 11
del decreto legislativo n. 59/2004.
-
L'art.
8 del medesimo D.P.R. n. 275/1999 assegna, tra l'altro, al
Ministro dell'istruzione il compito della definizione degli indirizzi
generali sulla valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti
e dei debiti formativi. Anche tale disposto va riconsiderato e
integrato alla luce della nuova previsione normativa contenuta negli articoli
8 e 11
del decreto legislativo n. 59/2004.
-
L'art.
10, comma 3 del citato D.P.R. n. 275/1999 prevede l'adozione, da
parte del Ministero dell'istruzione, di nuovi modelli per le
certificazioni, indicanti le conoscenze, le competenze, le capacità
acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli
relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli
alunni e debitamente certificate. Tale disposizione va ora
contestualizzata e raccordata con la nuova previsione normativa
contenuta negli articoli
8 e 11
del decreto legislativo n. 59/2004.
-
Gli articoli
8 e 11
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, relativi,
rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I
grado, dispongono che siano affidate alla competenza dei docenti dell'équipe
pedagogica (docenti responsabili delle attività educative e
didattiche previste dai piani di studio):
-
la valutazione,
periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli
alunni;
-
la valutazione
dei periodi biennali ai fini del passaggio al periodo successivo;
-
l'eventuale non
ammissione alla classe successiva all'interno del periodo
biennale;
-
la certificazione
delle competenze acquisite dall'alunno;
-
l'accertamento
della validità dell'anno scolastico per gli alunni della scuola
secondaria di I grado, in relazione al numero delle frequenze
delle attività didattiche (non inferiori ai tre quarti del monte
ore annuo personalizzato).
-
Le Indicazioni
Nazionali per i piani di studio personalizzati per la scuola
primaria e le Indicazioni Nazionali per la scuola secondaria di I
grado, rispettivamente allegati
B e C al decreto legislativo n. 59/2004, di cui sono parte
integrante, prevedono la elaborazione e realizzazione del portfolio
delle competenze individuali recante un'apposita sezione
dedicata alla valutazione dell'alunno.
In
sintesi, dal quadro normativo su esposto emerge con chiarezza un
rafforzamento del ruolo e della responsabilità delle istituzioni
scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.
Tenendo a riferimento il citato
assetto normativo, l'Amministrazione è ora impegnata a sostenere e
adeguare la valutazione alla nuova previsione ordinamentale, assecondando
con gradualità e flessibilità il passaggio dal vecchio al nuovo sistema
valutativo, in un'ottica di valorizzazione e potenziamento dell'autonomia
scolastica, e fornendo indicazioni, suggerimenti, esempi di modelli, ecc.
B. Obiettivi e
contenuti della valutazione, certificazione delle competenze
In
via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che la valutazione degli
alunni comprende anche una fase riflessiva e di partecipata consapevolezza
nell'ambito della quale i genitori e gli allievi da una parte, e i docenti
dall'altra, attraverso il processo di valutazione, trovano opportunità e
occasioni per migliorare la relazione educativa, ovviamente nel rispetto
dei distinti ruoli.
Le aree di rilevazione delle
conoscenze e delle abilità acquisite sono quelle riferite alle discipline
e alle educazioni alla convivenza civile, entrambe previste dalle Indicazioni
nazionali per i piani di studio personalizzati, nonché quelle
relative alle attività opzionali.
Costituiscono oggetto della
valutazione periodica e annuale:
-
Gli apprendimenti:
riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilità
individuate negli obiettivi formativi formulati dai docenti per le
diverse unità di apprendimento realizzate, e desunti, attraverso
l'autonoma mediazione didattica dell'équipe dei docenti, dagli Osa
(obiettivi specifici di apprendimento) delle Indicazioni nazionali.
-
Il comportamento
dell'alunno: viene considerato in ordine al grado di interesse e
alle modalità di partecipazione alla comunità educativa della classe
e della scuola, all'impegno e alla capacità di relazione con gli
altri, ecc.
Al
fine di sostenere le istituzioni scolastiche e i docenti nel delicato
compito di pervenire, nella loro autonomia, ad un'efficace valutazione dei
propri alunni, nel rispetto delle finalità generali del nuovo sistema di
istruzione, vengono individuate, a titolo esemplificativo, alcune specie
di abilità desunte dagli Obiettivi Specifici di Apprendimento delle Indicazioni
Nazionali, che, poste in correlazione con le conoscenze, anch'esse
desunte dagli Obiettivi Specifici di Apprendimento, possono costituire la
base di riferimento per la rilevazione dei livelli di apprendimento.
Per la scuola primaria tali
esempi sono riportati nell'allegato A e per la
scuola secondaria di I grado nell'allegato B.
Le conoscenze e le abilità
acquisite da ciascun alunno concorrono a promuovere le competenze
personali che formano oggetto della certificazione delle competenze, come
momento conclusivo della valutazione complessiva degli effetti e dei
risultati ottenuti.
Per i docenti delle prime classi
della scuola primaria può costituire un utile riferimento, nella fase
iniziale di valutazione, l'acquisizione di elementi di conoscenza rilevati
al termine del percorso della scuola dell'infanzia, tenendo presente la
documentazione predisposta dalle scuole dell'infanzia con la
collaborazione delle famiglie, soprattutto per la parte concernente il
processo educativo, il grado di autonomia personale, il profilo educativo
delle bambine e dei bambini.
Si fa riserva di fornire
puntuali indicazioni in merito alla certificazione delle competenze e alle
relative scansioni temporali, anche sulla base delle esperienze più
significative realizzate dalle scuole in questo primo anno di attuazione
della riforma.
Si ritiene opportuno precisare
che la valutazione periodica e annuale e la certificazione delle
competenze, anche ai fini dei passaggi alle classi e ai periodi
successivi, spetta ai soli docenti responsabili degli insegnamenti
compresi nell'orario annuale delle lezioni (cfr. commi 1 e 2 degli
articoli 7 e 10 del decreto
legislativo n. 59/2004). Invece gli insegnanti o gli esperti,
eventualmente impiegati nello svolgimento di attività aggiuntive,
finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, contribuiscono alla
valutazione secondo modalità e criteri deliberati autonomamente dalle
istituzioni scolastiche.
C. Strumenti per la
valutazione
1. Scheda personale
dell'alunno - Come prima accennato, per la scuola primaria e per la
prima classe della scuola secondaria di I grado sono stati abrogati i
modelli nazionali di scheda personale dell'alunno e di attestato finale,
già in precedenza utilizzati.
Rimangono invece in vigore
transitoriamente i citati modelli per le classi seconde e terze della
scuola secondaria di I grado.
A tale riguardo, questo
Ministero rimette direttamente alle istituzioni scolastiche il compito di
provvedere alla riproduzione dei citati modelli per i rispettivi alunni.
Ad ogni buon conto, con
l'intento di facilitare il compito delle scuole nella riproduzione del
precedente modello di scheda e di attestato, se ne riporta in allegato
la copia conforme (mod. 1 per la scheda personale e mod. 2
per l'insegnamento della religione cattolica).
Per quanto attiene invece alle
classi della scuola primaria e a quelle del primo anno di corso della
scuola secondaria di I grado, le istituzioni scolastiche, nella loro
autonomia, possono, con i necessari adattamenti e con i vincoli riferiti
agli apprendimenti e al comportamento (cfr. precedente paragrafo
B), predisporre una scheda personale dell'alunno, ispirandosi al
precedente modello ministeriale, oppure elaborando modelli diversamente
impostati.
Per facilitare il passaggio al
nuovo sistema valutativo e alle relative procedure, questo Ministero, a
sostegno della autonomia delle scuole, fornisce, secondo una proposta
aperta a modifiche e integrazioni da parte delle istituzioni scolastiche
medesime, oltre all'elencazione degli esempi di abilità/conoscenze per
ogni area disciplinare di cui agli allegati A e B, taluni esempi di scheda
personale dell'alunno (allegato C per la scuola
primaria e allegato D per la scuola secondaria di
I grado).
Resta ferma, ovviamente, la
piena autonomia delle istituzioni scolastiche di avvalersi degli esempi di
abilità/conoscenze e dei modelli di scheda indicati.
La valutazione periodica
dell'alunno viene espressa in base alla scansione temporale adottata dal
collegio dei docenti.
Le valutazioni periodica e
annuale debbono tradursi in valutazioni globali che evidenzino, anche
sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale processo
formativo dell'alunno e l'avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi
individuati, avendo a riferimento altresì il Profilo educativo,
culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo
d'istruzione.
Al fine di garantire
sistematicità e oggettività in questa fase di avvio della nuova
procedura valutativa, è indispensabile che le forme espressive della
valutazione siano comuni a tutte le istituzioni scolastiche. In
particolare si prospetta l'esigenza che le istituzioni medesime continuino
ad adottare per la valutazione dei livelli di apprendimento delle varie
discipline le espressioni sintetiche finora utilizzate (ottimo, distinto,
buono, sufficiente, non sufficiente).
È appena il caso di rilevare
che la valutazione nella sue diverse fasi di gestione e di attuazione,
quale momento significativo del perseguimento delle finalità formative di
ogni alunno, deve scaturire dalla collegialità dei componenti dell'équipe
pedagogica, ed è pertanto affidata a tutti i docenti responsabili delle
attività educative e didattiche previste dai piani di studio
collegialmente definiti.
Quanto alla scheda personale dell'alunno, la stessa può essere allegata
al portfolio
delle competenze oppure farne parte strutturalmente nell'apposita
sezione dedicata alla valutazione.
2. Portfolio
delle competenze individuali - Le Indicazioni nazionali (allegati
B e C al decreto n. 59/2004) prevedono che il percorso scolastico di
ciascun alunno sia accompagnato da un apposito strumento di documentazione
dei processi formativi - Portfolio
delle competenze individuali - che si articola in due sezioni, una
dedicata all'orientamento e l'altra alla valutazione dell'alunno.
In questa fase di avvio del
processo di riforma l'attenzione viene rivolta esclusivamente agli aspetti
valutativi, anziché a quelli, non meno importanti, relativi
all'orientamento che, come è noto, sono volti ad assicurare un percorso
didattico caratterizzato dalla continuità educativa.
Ferme restando le varie funzioni
del Portfolio previste dalle Indicazioni nazionali, ai fini della
valutazione degli apprendimenti e del comportamento, si ritiene utile
fornire alcuni elementi chiarificatori.
In prima applicazione è
opportuno che la strutturazione e l'utilizzo del Portfolio siano
improntati ad un'ampia gamma di soluzioni e alla massima flessibilità, in
modo da proporsi come efficace supporto all'azione educativa e agli
interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi di
ciascun alunno.
D'altra parte, l'esperienza
realizzata nel corrente anno scolastico potrà consentire di affinare e
qualificare l'impiego di tale strumento, avvalendosi dell'apporto diretto
e partecipato delle scuole.
Nella strutturazione e
nell'utilizzo del portfolio delle competenze, ferma restando l'autonoma
determinazione delle singole istituzioni scolastiche, si raccomanda di
ispirarsi a criteri di funzionalità ed essenzialità, anche per non
gravare i docenti di adempimenti formali aggiuntivi.
La cura della sezione relativa
alla valutazione è rimessa alla diretta competenza di tutti i docenti
titolari delle attività educative e didattiche previste dai piani di
studio personalizzati (articoli 8 e 11 dello stesso decreto).
In questa prospettiva è
opportuno ricordare che il portfolio documenta il processo di
apprendimento di ciascun alunno, nonché gli elementi di rilievo del
comportamento, anche mediante annotazioni relative al conseguimento degli
obiettivi formativi delineati nei Piani di studio personalizzati.
Le annotazioni significative dei
processi di apprendimento, effettuate secondo scansioni temporali
individuate direttamente dagli insegnanti interessati, concorrono alla
organica e formale valutazione periodica dell'alunno, da riportare sulla
scheda personale e da comunicare alle famiglie, ovviamente nel rispetto
delle regole sulla riservatezza.
3. Attestato finale - L'esigenza di documentare formalmente gli
esiti educativi di ogni alunno, per fissare annualmente le tappe del suo
itinerario formativo, resta confermata anche nel nuovo scenario valutativo
determinato dalla riforma.
Le istituzioni scolastiche
potranno predisporre autonomamente un proprio modello di attestato finale,
riportandolo nel frontespizio della scheda personale dell'alunno. Tale
modello può essere mutuato da quello ministeriale utilizzato nel
precedente ordinamento e già incluso nella stessa scheda personale
dell'alunno.
4. Certificazione - Questo Ministero si riserva, anche sulla base
della rilevazione di esperienze significative condotte in attuazione della
riforma nel pregresso anno scolastico e nell'anno in corso, di offrire
modelli di certificazione in cui possano essere indicate le conoscenze, le
competenze, le abilità acquisite e i crediti formativi riconoscibili,
compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate
nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte
dagli alunni e debitamente certificate (art. 10, comma 3 del D.P.R. n.
275/1999).
5. Altri documenti di valutazione - I registri di classe e il
registro/giornale dell'insegnante, attualmente in uso, saranno
opportunamente adattati dalle istituzioni scolastiche alla luce dei nuovi
elementi sopra richiamati e secondo criteri di funzionalità e di
essenzialità.
D. Scrutini, non
ammissione alla classe successiva, validazione dell'anno ed esami
È
sostanzialmente confermato il precedente ordinamento per quanto riguarda
gli scrutini relativi alla valutazione periodica e finale.
In sede di scrutinio di fine
anno per il passaggio alla classe successiva, all'interno dello stesso
periodo didattico, i docenti valutano e registrano il conseguimento degli
obiettivi formativi previsti per ciascun alunno.
In presenza di particolari
situazioni di criticità, di rilevanza tale da compromettere gravemente il
processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente
l'impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti, i docenti
possono in via eccezionale non ammettere l'alunno alla classe successiva (articoli
8 e 11
del decreto legislativo n. 59/2004).
Tale decisione viene assunta con
specifica motivazione da riportare nella scheda personale dell'alunno e
negli altri atti significativi del suo percorso scolastico.
Per la scuola primaria
l'eventuale non ammissione viene decisa all'unanimità da parte dei
docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e
didattiche previsti dai piani di studio personalizzati; conseguentemente,
viene riformato il dettato dell'articolo 145, comma 2 del Testo Unico
(Decreto Legislativo n. 297/1994) che, per la non ammissione alla classe
successiva, richiedeva di conformarsi al parere del consiglio di
interclasse.
Per la scuola secondaria di I
grado l'eventuale non ammissione alla classe successiva, nei casi
eccezionali e motivati sopra richiamati, è adottata a maggioranza dai
docenti preposti agli insegnamenti e alle attività educative e didattiche
previsti dai piani di studio personalizzati.
Si rammenta che l'ammissione
agli scrutini di fine anno nella scuola secondaria di I grado è
condizionata, ai sensi dell'art.
11, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2004, alla verifica della
validità dell'anno scolastico per ciascun alunno sulla base delle assenze
effettuate. I docenti possono, per singoli casi eccezionali, validare
l'anno scolastico anche in deroga al limite di assenze.
In conformità di quanto
previsto dall'articolo
4 del decreto legislativo n. 59/2004 circa l'unità del I ciclo
d'istruzione con previsione dell'esame di Stato solamente al termine
dell'intero percorso del ciclo, l'esame di licenza elementare, come
anticipato dalla circolare
ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004, già dal corrente anno scolastico
non viene più effettuato.
Nulla è innovato per quanto
riguarda la valutazione degli alunni disabili, per i quali continuano ad
applicarsi le norme previste dall'articolo 318 del Testo Unico e
successive modificazioni.
E. Esame di idoneità
alla classe successiva
La
materia degli esami di idoneità è disciplinata dagli articoli
8 e 11
del decreto legislativo n. 59/2004 che confermano sostanzialmente il
previgente ordinamento.
Gli alunni provenienti da scuola
privata o familiare sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità per la
frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola
primaria. La sessione di esami è unica e viene sostenuta presso la scuola
statale o paritaria nella quale l'alunno intende proseguire il corso di
studi.
In considerazione del fatto che
il passaggio dalla scuola primaria al primo anno della scuola secondaria
di I grado non avviene più per esame, gli alunni provenienti da scuola
privata o familiare possono essere ammessi a sostenere, presso una scuola
primaria, l'esame di idoneità per la frequenza del primo anno di corso
della scuola secondaria di I grado.
Le iscrizioni agli esami di
idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta
della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di I
grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto o compiano, entro
il 31 agosto dell'anno in cui si svolgono gli esami, rispettivamente il
sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
Le istituzioni scolastiche
fissano autonomamente il termine di presentazione delle domande di
ammissione agli esami di idoneità e quello dello svolgimento delle prove
di esame in unica sessione. Tali prove debbono comunque svolgersi entro il
tempo di conclusione dell'anno scolastico in corso.
Per i candidati assenti per
gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono
concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo.
Per l'ammissione alle classi
del secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado gli alunni
provenienti da scuola privata sono ammessi a sostenere apposito esame di
idoneità. Possono chiedere di sostenere detti esami i candidati
privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo
anno di età e che abbiano conseguito il passaggio dalla scuola primaria
alla scuola secondaria di primo grado a seguito di valutazione positiva al
termine del secondo periodo didattico biennale, nonché i candidati che
abbiano conseguito detto passaggio, rispettivamente, da almeno uno o due
anni.
Si confida nella consueta e
fattiva collaborazione delle SS.LL. per una efficace attuazione delle
indicazioni di cui trattasi.
Il Direttore Generale
Silvio Criscuoli
Allegati:
(scaricabili in formato PDF e RTF)
|
All. A
|
Esempi di abilità
correlate con le conoscenze, per la rilevazione degli
apprendimenti nelle diverse discipline della scuola primaria:
- A1 per le classi fino al termine del primo periodo
(primo, secondo e terzo anno)
- A2 per le classi fino del secondo periodo (quarto e
quinto anno)
|
PDF
PDF
|
RTF
RTF
|
|
All. B
|
Esempi di abilità
correlate con le conoscenze, per la rilevazione degli
apprendimenti nelle diverse discipline della scuola secondaria di
I grado (primo anno di corso)
|
PDF
|
RTF
|
|
All. C
|
Esempio di scheda
personale dell'alunno e di attestato per la scuola primaria
|
PDF
|
RTF
|
|
All. D
|
Esempio di scheda
personale dell'alunno e di attestato per la scuola secondaria di I
grado
|
PDF
|
RTF
|
|
Mod. 1
|
Copia conforme
del modello di scheda e attestato per le classi del secondo e
terzo anno della scuola secondaria di I grado organizzate secondo
il precedente ordinamento
|
PDF
|
RTF
|
|
Mod. 2
|
Copia conforme
del modello di nota per la valutazione dell'insegnamento della
religione cattolica per le classi del secondo e terzo anno della
scuola secondaria di I grado organizzate secondo il precedente
ordinamento
|
PDF
|
RTF
|
|