1. Al fine di favorire la crescita e la
valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età
evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle
scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra
scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle
istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione,
il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle
competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti
legislativi per la definizione delle norme generali sull’istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente
previsto dall’art. 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione
dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione
e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato d.lgs. n. 281/1997.
3. Per la realizzazione delle finalità
della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi
finanziari, da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei ministri,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato d.lgs. n.
281/1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e
degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la
valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell’istituzione del Servizio
nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie
multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel
pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche
offerte dall’informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e
sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell’attività
motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale
del personale docente;
f) delle iniziative di formazione
iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese
di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento
contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del
diritto - dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo
dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione
degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento
delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e
all’art. 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto
mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2
Sistema educativo di istruzione e
di formazione
1. I decreti di cui all’art. 1 definiscono il
sistema educativo di istruzione e di formazione, con l’osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) è promosso l’apprendimento in tutto l’arco
della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze,
attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni
locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione
spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo
sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità
locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e
alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;
l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e
in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli
essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell’art.
117, 2° comma, lett. m), della Costituzione e mediante regolamenti
emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l’integrazione
delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio
1992, n. 104. La fruizione dell’offerta di istruzione e formazione
costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti
di diritto all’istruzione e formazione e di correlativo dovere viene
ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui all’art. 34 della
Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto dall’art. 68
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
L’attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai
decreti legislativi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della presente
legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine
dal piano programmatico di cui all’art. 1, comma 3, adottato previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28
agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a
norma dell’art. 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione
si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che
comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in
un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema
dell’istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell’infanzia, di durata triennale,
concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio,
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità
educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale
delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il
complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. È
assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità
di frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia
possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età
entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, anche in
rapporto all’introduzione di nuove professionalità e modalità
organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla
scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria
di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità
di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno,
teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi
didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in
un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola
dell’infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola
primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di
età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini
che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità
individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far
acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle
prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi
espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua
dell’Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per
l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo
naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai
principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di
primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla
crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle
attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche
attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica
della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione
didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline;
sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di
formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione
europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e
formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di
Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei
licei e al sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
il fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato
a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della
responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato
lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle nuove tecnologie;
il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema
dell’istruzione e della formazione professionale; dal compimento del
quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono
conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato;
il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle
scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano
in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei
hanno durata quinquennale; l’attività didattica si sviluppa in due
periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il
percorso disciplinare e prevede altresì l’approfondimento delle
conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con
un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per
l’accesso all’università e all’alta formazione artistica,
musicale e coreutica; l’ammissione al quinto anno dà accesso
all’istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia
di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale realizzano profili
educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e
qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione
di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale
rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e
qualifiche nell’Unione europea, sono definite con il regolamento di
cui all’art. 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche
costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione e formazione
tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al
termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere
l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università
e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa
frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le
università e con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e
ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l’esame
di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di
cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonché di
passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della
formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative
didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del
secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che
possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui
alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche,
esperienze formative e stage realizzati in Italia o all’estero anche
con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive,
professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche
certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e
formative; i licei e le istituzioni formative del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, d’intesa
rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con
riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità
per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per
l’accesso ai corsi di studio universitari, dell’alta formazione, ed
ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo
fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le
tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una quota, riservata
alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realtà locali.
Art. 3
Valutazione degli apprendimenti e della qualità
del sistema educativo di istruzione e di formazione
1. Con i decreti di cui all’art. 1 sono dettate le norme generali
sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e
degli apprendimenti degli studenti, con l’osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di
formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono
affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione
frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento
dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la
continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua
permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione
della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli
studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle
istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti
vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e
valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del
ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su
prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la valutazione
del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di
apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento
dell’ultimo anno.
Art. 4
Alternanza scuola-lavoro
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno
compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i
corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di
realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata
dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le
imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri
ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della
legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle
attività produttive, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le
associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità
dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con
imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti
pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad
accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono
rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche,
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il
sistema dell’istruzione e della formazione professionale ed
assicurare, a domanda degli interessati e d’intesa con le regioni, la
frequenza negli istituti d’istruzione e formazione professionale di
corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d’intesa fra
i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il
concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di
alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione
delle imprese come luogo formativo e l’assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo del
tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo
studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le
imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono
dell’alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della
valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5
Formazione degli insegnanti
1. Con i decreti di cui all’art. 1 sono dettate norme sulla
formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo
ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e
si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il
cui accesso è programmato ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge
2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione
degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell’art. 3
della medesima legge, sulla base della previsione dei posti
effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni
scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’art. 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle
disposizioni di cui all’art. 10, comma 2, e all’art. 6, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono
individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche
interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione
degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la
formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del
secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento
all’insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di
istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I
decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti
l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la
formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all’estero;
c) l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione
degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi
curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto
di cui alla lettera b) e all’adeguatezza della personale preparazione
dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica
di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti
individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici del personale
docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di
appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di
tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera
a), le università, sentita la direzione scolastica regionale,
definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l’istituzione e
l’organizzazione di apposite strutture di ateneo o d’interateneo per
la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di
convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d’interateneo di cui alla
lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la
formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in
servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto,
di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa, didattica e
gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all’art. 1 sono dettate norme anche sulla
formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e
specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso
i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i
necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1
del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell’abilitazione all’insegnamento
secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 giugno 1999, n. 131, e al d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970,
nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di
educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto
superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o
Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso
alle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, le scuole
medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione
ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per
consentire loro un’abbreviazione del percorso degli studi della scuola
di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di
corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione
primaria di cui all’art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi
crediti didattici e dell’iscrizione in soprannumero al relativo anno
di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in
possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola
secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso.
L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della
formazione primaria istituiti a norma dell’art. 3, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle
attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha
valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente,
nella scuola materna o dell’infanzia e nella scuola elementare o
primaria. Esso consente altresì l’inserimento nelle graduatorie
permanenti previste dall’art. 401 del testo unico di cui al d.lgs. 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale
inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la
previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea
conseguito. All’art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono
soppresse.
Art. 6
Regioni a statuto speciale e province autonome
di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7
Disposizioni finali e attuative
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’art.
117, sesto comma, della Costituzione e dell’art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici
di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota
nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità
interni nell’organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti
scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito
dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai
percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lett. c), sono definite
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al
d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo
di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono
iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle
risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti
dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale
dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell’infanzia i
bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28
febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla
data del 30 aprile di cui all’art. 2, comma 1, lettera e). Per
l’anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della
scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5,
i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28
febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 2, comma 1,
lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla
scuola dell’infanzia statale e alla scuola primaria statale,
determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l’anno
2003, 45.829 migliaia di euro per l’anno 2004 e 66.198 migliaia di
euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a
modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui
all’art. 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del
predetto limite di spesa.
6. All’attuazione del piano programmatico di cui all’art. 1,
comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria,
in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli
1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell’art.
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati
solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all’art. 1, comma 2, primo periodo, è espresso
dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia e
delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in
relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme
stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali
maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell’art. 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 2003
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Senato della Repubblica (atto n. 1306):
Presentato dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca (Moratti) il 3 aprile 2002.
Assegnato alla commissione 7a (Istruzione), in sede
referente, il 4 aprile 2002, con pareri delle commissioni
1a, 5a, 10a, 11a, 12a, Giunta per gli Affari delle
Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7a commissione il 9, 10, 11, 16 e 17aprile 2002;
7, 14 e 15 maggio 2002; 2, 3, 4, 9, 10, 16,17, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2002;
17, 18, 19, 24 e 25 settembre 2002; 2 ottobre 2002.
Relazione scritta presentata il 2 ottobre 2002 (atto n.1306/A - relatore sen. Asciutti).
Esaminato in aula il 3, 17 ottobre 2002; 5, 6, 7 e 12 e approvato il 13 ottobre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3387):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente,
il 19 novembre 2002
con pareri delle commissioni I, V, X, XI, XII, XIV e
Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione il 26 e 27 novembre 2002;
17, 19 dicembre 2002; 14, 15, 16, 21, 28, 29 e 30 gennaio 2003;
4 e 5 febbraio 2003.
Esaminato in aula l'11, 12, 13 febbraio 2003
ed approvato con modificazioni il 18 febbraio 2003.
Senato della Repubblica (atto 1306/B):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede referente,
il 20 febbraio 2003
con pareri delle commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente,
il 25 e 26 febbraio 2003; 4 marzo 2003.
Esaminato in aula il 5, 6, 11 marzo 2003 e approvato il 12 marzo 2003.