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DA IRRSAE AD IRRE

 
 
 

NORME NAZIONALI

 

Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

 
D.P.R. 06.03.2001 n.190
 
 
 
 
Gli IRRE nelle Regioni

 

Come è noto l'anno 1997 ha rappresentato, nel mondo scolastico, il passaggio da un sistema di tipo piramidale ad un sistema di tipo reticolare. L'art. 21 della legge n. 59/97 ha stabilito l'autonomia delle istituzioni scolastiche e di conseguenza tutto ciò che ruo­tava intorno al mondo della scuola ha subito vari mutamenti. Il comma 10 dello stesso articolo ha dato, infatti, l'avvio alla riforma degli IRRSAE, così come della BDP e del CEDE.

Si deve poi all'articolo 76 del Decreto Legislativo n. 300/99 il riordino degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) e la trasformazione in Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE).

Tali istituti sono enti strumentali, dotati di personalità giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Con l'emanazione del "Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti re­gionali di ricerca educativa" (D.P.R. n. 190 del 06.03.2001), gli IRRE assumono la funzione di supporto all'amministrazione scolastica e di sostegno alle scuole autonome e alle loro reti. Si rafforzano inoltre il coor­dinamento e la collaborazione con l'INDIRE, l'INValSI, le Università e le altre agenzie educative.

La trasformazione è complessa e non priva di difficoltà in ordine agli aspetti organizzativi degli Istituti.

Lo specifico degli IRRE può essere riassunto in alcuni compiti e funzioni:

- attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, per lo svolgimento delle quali l'I.R.R.E. si coordina con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ri­cerca educativa, con le università e le altre agenzie formative;

-supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi, nonché agli uf­fici dell'amministrazione, anche di livel­lo subregionale.Per quanto concerne l'IRRE Sicilia, l'iter normativo registra un ulteriore passaggio, dovuto alle competenze che la regione a Statuto speciale possiede in materia di istruzione. La normativa nazionale relativa al riordino è stata quindi recepita dalla Re­gione Siciliana nella legge n. 6/2000, men­tre il Decreto 190/2001, con alcune modifi­che, trova attuazione nell'isola attraverso il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 10.2.2003, n. 25, riportato per esteso nelle pagine che seguono.

In aggiunta alle funzioni svolte dagli IRRE nelle altre regioni, in Sicilia è istituzionalmente previsto che l'Istituto collabori con l'Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, allo scopo di definire e realizzare progetti formativi per la scuola siciliana e di favorire lo sviluppo dell'istruzione e la costruzione di un sistema formativo integrato.

Il governo dell'lRRE Sicilia è affidato a un Consiglio di Amministrazione il cui Presidente, secondo la normativa regionale, viene designato dal presidente della Regione. Le nomine dei consiglieri sono direttamente effettuate dall'Assessore Regionale per i Beni Culturali, Ambientali e per la Pubblica Istruzione.

Un'ulteriore specificità dell'lRRE Sicilia consiste nella norma secondo cui il regolamento interno, adottato dal Consiglio di Amministrazione, necessita della approvazione, oltre che da parte degli organi statali anche da parte dell'Assessorato Regionale, che detiene inoltre la vigilanza sulla gestione finanziaria dell'istituto.

L'IRRE Sicilia attualmente fa parte del Consorzio per l'Innovazione, la Formazione e la Ricerca Educativa (CIFRE), insieme agli altri IRRE del territorio nazionale.

NORME REGIONALI

 

DECRETO PRESIDENTE REGIONE SICILIA
Costituzione dell'Istituto Regionale di Ricerca della Sicilia

 
REGOLAMENTO INTERNO DELL'IRRE SICILIA
 
Istituto Regionale di Ricerca Educativa - via M. Stabile 172 - 90139 Palermo
tel 091 6113911 - fax 091 6113938